Migranti, Bozza Dl: pene ai trafficanti fino a 16 anni. 30 per chi provoca morte. Potenziati i centri rimpatri
Stando alla bozza del dl esaminato dal preconsiglio dei ministri, tenuto a palazzo Chigi, il ‘grosso’ del decreto sui flussi e l’immigrazione irregolare, all’esame oggi nel Cdm straordinario a Cutro, conferma le attese: il giro di vite sui trafficanti di vite umane.
Le pene salgono in maniera esponenziale, fino ad arrivare a 30 anni per chi provoca la morte, come nella strage nel piccolo comune calabro. Più in generale, per chi tenta un business trafficando vite umane sui nostri mari le pene salgono a ben 16 anni.
Nello specifico, “chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l’ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità, è punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone”, si legge nella bozza.
“Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o più persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni”. Più in generale, per chi organizza il traffico di migranti sui nostri mari le pene passano dagli attuali
‘da uno a cinque anni’ ai ‘da due a sei anni’.
“Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per
lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.
Potenziati poi i centri rimpatri con una stretta per quei centri dove i migranti arrivano e trovano condizioni fatiscenti, strutture malfunzionanti. In particolare, all’articolo 9 è previsto il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri “in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia “.